Quando l’ascensore in condominio diviene mezzo di solidarietà sociale

Abitate in un condominio senza ascensore e state pensando se sia possibile installarlo?

Quando i piani da salire sono tanti, troppo, man mano che l’età avanza si comincia a pensare come fare: cambiare casa o valutare l’aggiunta di un ascensore in condominio? E se gli altri condomini non sono d’accordo? Talvolta basta un incidente o una malattia imprevista a cambiare le carte in tavola. Ma qualora subentrino problemi di deambulazione, può un singolo condomino far installare un ascensore nel proprio condominio per riuscire a entrare e uscire più facilmente da casa propria?

Fortunatamente, la risposta sembra essere “sì”.

Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31462 del 5 dicembre 2018, l’installazione di un ascensore in condominio, che serve ad eliminare le barriere architettoniche, realizzata da un condomino su una parte del bene comune, va considerata indispensabile in ordine all’accessibilità e all’effettiva abitabilità dell’appartamento. Per questi motivi rientra a pieno titolo nelle facoltà spettanti ai singoli condomini.
 

Qual è il caso specifico?

Vediamo nello specifico qual è il caso a cui ci riferiamo e cosa è successo: in una palazzina i condomini avevano citato in giudizio due proprietari di immobili per aver realizzato a proprie spese un ascensore, che secondo gli altri condomini era illegittimo. In primo e in secondo grado il Tribunale e la Corte d’Appello hanno invece confermato l’operato dei due condomini che avevano realizzato l’installazione dell’ascensore, sostenendo che la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla legge n. 13 del 1989 (che sancisce il principio di solidarietà sociale), è di fatto più rilevante delle disposizioni del Codice Civile che disciplinano l’utilizzo dei beni comuni.
 

Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione sull’ascensore in condominio?

La Corte di Cassazione si è espressa dichiarando che quando l’installazione dell’ascensore è indispensabile per consentire l’accesso all’edificio e l’abitabilità dell’appartamento, con la conseguente eliminazione delle barriere architettoniche, allora tale installazione anche se è voluta da un solo condomino è da considerarsi legittima. Ciò rientra, infatti, nei poteri spettanti ai singoli condomini, secondo quanto espresso nell’articolo 1102 del Codice di Diritto Civile.

L’eliminazione delle barriere architettoniche è legittima se approvata dall’assemblea condominiale con la maggioranza, come si legge nell’articolo 1136 del Codice Civile. Se l’assemblea condominiale delibera in modo contrario o se nei tre mesi dalla presentazione della richiesta l’assemblea non si esprime, allora è legittima l’installazione dell’ascensore condominiale da parte di un condomino a proprie spese.

In pratica, il condomino che ha necessità di un accesso facilitato a casa propria può vedere tutelato il suo diritto, nel pieno rispetto del principio di solidarietà sociale che caratterizza i rapporti tra condomini. In particolare, non serve la maggioranza di cui all’art. 1102 del Codice Civile per approvare un ascensore destinato a persone con disabilità. Lo conferma la Cassazione.
 

Cosa afferma esattamente nella sentenza?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 31462 del 5 dicembre 2018 dichiara in pratica che “in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera all’autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un'effettiva abitabilità dell'immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 C.C., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale.
 

Chi potrà usare l’ascensore in condominio?

Viene da chiedersi se, dato che il singolo condomino ha sostenuto l’installazione dell’ascensore condominiale a proprie spese, egli sia l’unico ad avere il diritto di utilizzarlo. Ebbene, la risposta è no. Secondo la norma generale del Codice Civile (art. 1102) un’innovazione introdotta in un condominio, come in questo caso l’ascensore, può essere liberamente utilizzata da tutti i condomini. Previo pagamento delle spese sostenute dagli altri per l’installazione e per la successiva manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

L’ascensore in condominio, una novità che all’inizio può sembrare un costo aggiuntivo, può rivelarsi di vitale importanza e servire a molti, se non a tutti. Pensiamo solo alle valigie da spostare prima o dopo una vacanza, alle borse della spesa da portare a casa o alla fatica che a volte sentiamo nel rientrare la sera nel nostro appartamento all’ultimo piano.

È il fatto che possa servire non proprio a tutti a creare discussioni tra i condomini. Come già accennato, l’ascensore condominiale rientra nella categoria giuridica delle cosiddette “innovazioni”, con cui si intende ogni opera nuova che implica un cambiamento, una modificazione notevole rispetto alla situazione precedente nelle parti comuni del condominio, come un atrio o un vano scale per esempio. Ma se l’ascensore è utile soprattutto a chi abita ai piani alti, perché chi abita a pianterreno dovrebbe essere d’accordo a installarlo e a rinunciare pure a una parte del proprio spazio in prossimità di casa propria?
 

L’ascensore deve rispondere all’interesse della maggioranza dei condomini

Essendo l’ascensore in condominio un’innovazione, deve soddisfare l’interesse della maggioranza dei condomini, con delibera della assemblea condominiale (decisione della maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio).

Sono invece vietate quelle innovazioni che possano creare un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del condominio, come pure quelle che vanno a modificare e pregiudicare il decoro architettonico o che rendono certe parti comuni inutilizzabili, anche da parte di un singolo condomino.  

Come innovazione invece l’ascensore diviene espressione di solidarietà sociale quando consente l’eliminazione delle barriere architettoniche e permette a chi ha difficoltà motorie l’accesso al proprio immobile.
 

Chi paga le spese dell’ascensore e come si ripartiscono?

Una volta raggiunta la maggioranza nell’assemblea condominiale, le spese per l’installazione dell’ascensore vanno ripartite tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, compresi i condomini che non hanno espresso voto favorevole, perché la volontà dell’assemblea è vincolante per tutti. I contrari, però, possono chiedere di essere esonerati da qualsiasi contributo di spesa, ove l’installazione deliberata dalla maggioranza dei condomini sia molto onerosa o consista in opere suscettibili di utilizzazione separata. Ovviamente deve trattarsi di quei condomini che dall’ascensore non traggono una utilità effettiva, come nel caso di chi abita a pianterreno.
 
Voi cosa ne pensate? Qual è l’esperienza nel vostro condominio? 

Quando l’ascensore in condominio diviene mezzo di solidarietà sociale