Carli Costruzioni
Le nuove tutele se acquisti casa direttamente dal costruttore
Acquistare casa direttamente dal costruttore è un sogno per chi desidera un’abitazione veramente nuova, rifinita magari su misura assecondando ogni piccolo desiderio, in classe energetica elevata e con tutti gli accorgimenti necessari per il risparmio di energia e per la domotica. Dal mese di marzo 2019, inoltre, sono in vigore anche delle nuove tutele, per proteggere l’acquirente sia dal rischio di perdere gli acconti versati nel caso di una crisi della ditta costruttrice, sia dai danni per gravi difetti costruttivi.
Il vantaggio di una casa tutta nuova
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa direttamente dal costruttore è sempre valida per legge ed è presente anche per l’acquisto di una casa da privati, ma il vero vantaggio di acquistare un immobile di nuova costruzione, un appartamento o un intero edificio, è indubbiamente un fatto di qualità: il profilo energetico sarà migliore, la casa necessiterà di minore manutenzione e sarà più gestibile, oltre che personalizzata nelle rifiniture secondo i propri desideri.Vecchi rischi e nuove norme
Ogni scelta comporta dei rischi: quelli principali, in caso di acquisto sulla carta, sono la crisi dell’impresa costruttrice e i danni materiali all’immobile per gravi difetti costruttivi o rovina totale o parziale. Per tutelare l’investimento degli acquirenti e la professionalità dei costruttori, il Decreto Legislativo n. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa” ha introdotto delle nuove tutele, integrando le garanzie del dlgs 122/2005 (la legge sull’acquisto di immobili da costruire) applicabile quando il venditore è un costruttore (un imprenditore individuale o societario) o una coop edilizia, e l’acquirente è una persona fisica (anche socio di coop edilizia).Quali sono le tutele
Effettuare la proposta e il preliminare di vendita solo dal notaio, nullità del rogito se il costruttore non consegna l’assicurazione, utilizzare modelli ministeriali standard per la fideiussione e la polizza assicurativa: queste erano prassi raccomandate che oggi sono un obbligo di legge.Nello specifico, queste tutele prevedono due obblighi a carico del costruttore verso l’acquirente: il primo è la consegna di una fideiussione che garantisca (in caso di crisi dell’impresa) il rimborso di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà; il secondo è la consegna, al momento del trasferimento della proprietà, di una polizza assicurativa decennale per il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, causati da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.
Questa nuova legge prevede e rende obbligatorio anche l’intervento di un notaio per stipulare il contratto preliminare (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) e per verificare e testimoniare la correttezza della fideiussione, senza la quale non sarà possibile procedere.